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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L’ESAME DELLE PROVANZE NOBILIARI.
Gli aspiranti Cavalieri ai gradi nobili di Giustizia e di Jure Sanguinis possono presentare, quali prove del loro stato nobiliare, i diplomi del Sovrano Militare Ordine di Malta per i gradi di Onore e Devozione o di Grazia e Devozione oppure i diplomi di ammissione agli Ordini di Santiago, di Calatrava e di Alcántara per Giustizia ed all’Ordine di Montesa per Jure Sanguinis.
Real dispaccio, 29 novembre 1804:
“Eccelenza:
Essendo stato informato il re di quando
ha V.E. proposto con sua rappresentanza de’ 3
del passato mese di ottobre relativamente alla domanda
avanzata dai cavalieri di giustizia del real Ordine
Costantiniano di essere ascritti al registro della nobiltà,
egualmente che si è praticato per cavalieri di
giustizia dell’Ordine Gerosolimitano; si è
la M. S. degnata di dichiarare, che cotesto supremo
tribunale conservatore ascriva al registro della nobiltà
i cavalieri di giustizia Costantiniano anteriori al
mese di aprile 1800; e che per riguardo a quei cavalieri,
che hanno ottenuto ovvero otterranno la croce di giustizia
posteriormente alla detta epoca, siano i medesimi ammessi
in termini di aggregazione, e coi pagamento di duc.
4000.”
“9 febbraio 1849 : Ministero della
presidenza dei Ministri …
…i statuti dell’Ordine Costantiniano
non può ottenersi né darsi croce di giustizia
senza che i candidati avessero dimostrata la nobiltà
generosa de’ quattro quarti di loro famiglia;
e che quante volte potesse essere accordata tale decorazione
in altro modo, ciò importerebbe di aver voluto
il Sovrano, co’ suoi alti poteri dichiarare e
riconoscere nel decorato la nobiltà generosa
di sua famiglia. Le soggiungo di più che la nobiltà
di tali cavalieri fu riconosciuta e dichiarata pari
a qeualla de’ cavalieri di Malta di giustizia
col dispaccio de’ 29 novembre 1804 accordandosi
loro il diritto di potere essere ascritti ne’
registri della nobiltà del regno e similitudine
di quelli di Malta di sopraccennati.”
“10 gennaio 1850: Ministero e real segreteria di Stato della presidenza dei ministri.
I
Che i cavalieri Costantiniani di giustizia vengono nominati dal Re gran maestro per via di un real rescritto, e di un diploma in quattro casi.
- Dietro le prove fatte de’ quattro quarti del decorato a tenore degli statuti.
- In seguito della pruova medesima per soli due quarti, trattandosi di fondatori di commende a’ termini del dispaccio del 1794.
- Quando il Re gran maestro supplisce colla pienezza di sua autorità a queste prove per la cognizione che ha della nobiltà de’ promossi.
- Quando piaccia alla M.S. accordare a taluno per grazia la croce di giustizia Costantiniana, e con essa la nobiltà.”
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